PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La persona umana ha diritto al rispetto della propria integrità psico-fisica. La legge garantisce l'inviolabilità e la non disponibilità del corpo umano al fine di tutelare la dignità della persona, a prescindere dalla sua condizione razziale, culturale ed economica.
      2. Per «persona umana», ai fini del comma 1, si intende ogni essere umano dal momento del concepimento al momento della morte. Qualsiasi azione od intervento biologico o medico è lecito solo se il suo scopo è di proteggere, migliorare o ristabilire la salute della persona che non può mai essere oggetto di strumentalizzazione né di sperimentazione senza il consenso dell'interessato o di chi ne è responsabile.
      3. Nel periodo prenatale sono riconosciuti al concepito i diritti alla vita e alla salute già riconosciuti nel periodo successivo alla nascita.

Art. 2.

      1. È definita «cellula staminale» la cellula avente le seguenti caratteristiche:

          a) la capacità di autorinnovamento illimitato o comunque prolungato, ovvero di riprodursi a lungo senza differenziarsi;

          b) la capacità di dare origine a cellule progenitrici di transito, con capacità proliferativa limitata, dalle quali discendono popolazioni di cellule altamente differenziate.

Art. 3.

      1. Le cellule staminali pluripotenti sono le cellule che danno origine a più tipi di cellule, in prevalenza ematiche, muscolari e nervose, le quali possono essere utilizzate

 

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a fini terapeutici per la sostituzione o la ricostruzione di organi umani negli interventi di trapianto.
      2. È riconosciuto il valore della ricerca, della sperimentazione e dell'uso per fini terapeutici delle cellule staminali adulte (ASC-Adult Stem Cells) o derivate dalla loro riprogrammazione, nonché delle cellule staminali pluripotenti, presenti nel midollo osseo, nel cervello, nel mesenchima di vari organi e nel sangue del cordone ombelicale, compiuti in ambiti ospedalieri pubblici e privati, in istituti di ricerca, in istituzioni e in laboratori scientifici pubblici e privati.
      3. Il riconoscimento per le strutture che esercitano le attività di cui al comma 2 è effettuato dal Ministero della salute, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Il riconoscimento di cui ai commi 2 e 3 è condizione necessaria e sufficiente al fine di usufruire delle risorse finanziarie del fondo speciale per la ricerca genetica e per i trapianti istituito a carico del bilancio del Ministero della salute.
      5. Il riconoscimento e il finanziamento pubblico di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere, altresì, estesi anche agli istituti di ricerca che compiono studi finalizzati all'enucleazione delle cellule e all'uso, per scopi terapeutici, di cellule embrionali prelevate da feti prodotti da aborti naturali, previo consenso esplicito di entrambi i genitori.

Art. 4.

      1. Lo xenotrapianto di organi umanizzati è una forma di trapianto sull'uomo di organi coltivati in animali, nati e cresciuti in ambiente sterile e geneticamente modificati. Gli istituti che svolgono ricerca in tale ambito della genetica finalizzata ai trapianti di organo possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e possono usufruire dei finanziamenti del fondo speciale di cui al medesimo articolo 3, comma 4.

 

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      2. Tutti i tipi di ricerca genetica o di manipolazione genetica ai fini della ricerca non rientranti nella definizione di xenotrapianto di cui al comma 1 sono vietati sul territorio nazionale da parte di istituti sia pubblici che privati.

Art. 5.

      1. Al Ministro della salute compete l'esercizio del controllo sui centri di sperimentazione genetica pubblici e privati in particolare al fine di verificare che le sperimentazioni non siano finalizzate alla clonazione umana.
      2. Il Ministro della salute ogni sei mesi presenta una relazione al Parlamento sui controlli esercitati al fine di cui al comma 1, nonché sullo stato degli studi nel settore della sperimentazione genetica.
      3. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione al Parlamento sul numero degli embrioni criocongelati e sullo stato di conservazione degli stessi.

Art. 6.

      1. È istituita la Commissione parlamentare per la bioetica, di seguito denominata «Commissione», avente compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione delle direttive europee e degli atti di indirizzo dell'Unione europea in materia, nonché della legislazione nazionale relativa.
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

 

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      4. La Commissione raccoglie altresì informazioni, dati e documenti concernenti i risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale sugli embrioni umani e sugli sviluppi biogenetici; la Commissione si avvale della consulenza del Comitato nazionale per la bioetica.
      5. La Commissione riferisce alle Camere con cadenza almeno annuale sui risultati della propria attività, nonché sulle verifiche attuate nei laboratori scientifici pubblici e privati e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulla eventuale necessità di adeguamento della legislazione nazionale vigente al fine di assicurarne la conformità alla normativa comunitaria, agli atti di indirizzo dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali.